ISEE Università

borse studio universitàCon la riforma dell’ISEE, in caso di richiesta di prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare dello studente deve essere così valutato:

  • in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
    a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
    b) presenza di una adeguata capacità di reddito (per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento la soglia è fissata in 6.500,00 euro derivante da redditi da lavoro);
  • i genitori sono coniugati tra loro o conviventi (quindi fanno parte dello stesso nucleo isee) ma non presenti nel nucleo di cui al quadro A: in tal caso occorre verificare se lo studente è indipendente compilando la terza sezione del Quadro C denominata “Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie” e se lo studente non è indipendente nel quadro C deve essere indicato il codice fiscale di uno dei due genitori e il numero di protocollo della DSU già in possesso dei genitori ;
  • i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A. In tal caso occorre verificare la condizione di “autonomia” dello studente compilando la terza sezione del quadro C (Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie) e, laddove le condizioni di autonomia non siano verificate, compilare anche il quadro D e il quadro FC9 per il calcolo della componente aggiuntiva del genitori non conviventi.

Nel caso di richiesta dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario deve essere compilato:

  • il QUADRO C (sempre) 
  • il QUADRO D (solo nel caso di genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza).