Tre le varie categorie di esenzione, quella “per reddito” è l’esenzione dal pagamento, totale o in forma ridotta, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso reddito.
Le categorie di esenzione per reddito sono le seguenti:
E01: Soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E02: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di Disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E03: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
E04: Soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
Il riconoscimento del diritto all’esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.
Vi sono alcune categorie di assistiti che, pur se in possesso dei requisiti, non possono essere inseriti automaticamente negli elenchi. E’ il caso, ad esempio, dei disoccupati, o dei cittadini che essendo in possesso di redditi in base ai quali si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (es. pensionati) non risultano negli elenchi prodotti dal Ministero dell’Economia e Finanze.
In questi casi il cittadino che intende ottenere il certificato di esenzione in quanto ritiene di trovarsi nelle condizioni previste, è tenuto a recarsi all’ASL per presentare l’autocertificazione ed ottenere l’attestato di esenzione.
I cittadini che, pur non presenti nell’elenco degli esenti per reddito, ritengano di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01 – E03 ed E04, potranno recarsi agli uffici distrettuali della ASL per rendere un’autocertificazione.
I nostri uffici (CAF CGN) sono a disposizione per valutare l’opportunità di un ricorso.